L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) a cosa serve? 

Mediante una scala da A a G, l’APE sintetizza il livello delle prestazioni energetiche di un bene immobile. In poche parole, l’Attestato di Prestazione energetica è un documento che indica il livello di efficienza energetica degli edifici, tenendo conto di diversi parametri quali l’isolamento termico dell’appartamento, la posizione dell’immobile e la presenza di tutti quegli impianti che garantiscono il confort e la salubrità all’interno degli ambienti domestici.
La legge 90/2013 ha apportato un ulteriore chiarimento in merito all’APE, specificando i casi specifici in cui vige l’obbligo di redazione della certificazione energetica.

Quando c’è l’Obbligo dell’Attestato Energetico?

I casi in cui è necessario munirsi della certificazione energetica sono molteplici. Inoltre, l’attestato dovrà essere aggiornato nel caso vengano effettuati lavori di riqualificazione o di ristrutturazione dell’appartamento che ne modifichino la struttura (sostituzione della caldaia, della pavimentazione, modifica degli infissi, ecc.)

Ti dovrai preoccupare di far redigere l’APE nei seguenti casi:

  1. Ti trovi nel mezzo di una compravendita immobiliare sia pubblica che privata
  2. Hai intenzione di donare un immobile (trasferimento a titolo gratuito)
  3. Stai dando in affitto un edificio o una singola unità immobiliare
  4. Stai redigendo un annuncio di vendita di un immobile
  5. Vuoi mettere in vendita edifici di nuova costruzione
  6. Ristrutturi di oltre il 25% della superficie dell’intero edificio.

Una volta individuate le situazioni in cui è necessario munirsi dell’APE, occorrerà sapere chi chiamare per ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica.

L’APE serve per l’Ecobonus al 110%

L’APE è necessario per ottenere il nuovo Ecobonus al 110% per il 2020Per ottenere le detrazioni fiscali al 110% si deve conseguire un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o della classe più alta, da dimostrare appunto mediante l’APE.

L’aumento delle 2 classi energetiche serve anche in caso di installazione di impianti fotovoltaici.
Anche prima che venisse emanato l’ecobonus al 110% per il 2020, per fare la richiesta del normale Ecobonus al 65% serviva comunque far redigere l’attestato di certificazione o l’APE, non richiesto solo in caso di sostituzione delle finestre e per i pannelli solari. Il bonus punta a migliorare l’efficienza energetica e riguarda quindi gli interventi di riqualificazione, come isolamento termico, sostituzione degli impianti termici o installazione di pompe di calore ad alta efficienza.
Il Bonus Casa, dedicato alle ristrutturazioni edilizie, è stato prorogato senza cambiamenti e per beneficiare di questa agevolazione non è necessario far redigere l’APE.

Quale soggetto contattare per ottenere la prestazione energetica di una casa?

Il soggetto incaricato di compilare la certificazione energetica è un certificatore energetico, la cui formazione ed il cui accredito professionale vengono gestiti dalle Regioni secondo quando stabilito dalla vigente legge nazionale (DLgs. 192/05). In parole povere, il certificatore energetico è un tecnico abilitato a progettare edifici ed impianti, quali ingegneri, geometri o architetti o periti industriali.

Cosa occorre per redigere la prestazione energetica? 

Chi chiamare per ottenere l’APE?

Per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica è necessario un sopralluogo presso l’immobile per valutarne le caratteristiche strutturali come:

  1. la qualità degli infissi 
  2. l’efficienza energetica legata ai consumi ed agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda
  3. salubrità degli ambienti interni
  4. eventuali impianti autonomi di produzione di energia

Dopo un’attenta valutazione il certificatore redige l’apposito modulo e rilascia la Targa Energetica, con la descrizione “energetica” dell’appartamento. L’Attestato in questione dovrà essere consegnato e rilasciato al nuovo proprietario o affittuario dell’appartamento all’atto della sottoscrizione del contratto. 

Qual è la differenza tra Attestato di Prestazione Energetica (APE) e di Certificazione Energetica (ACE)?

L’APE e l’ACE sono accomunati dal medesimo obiettivo: definire il consumo annuale di energia di un edificio, fornendo così ad un potenziale acquirente il livello di efficienza energetica dell’immobile.
L’Attestato di Prestazione Energetica fa il suo ingresso con il decreto legge n. 63 del 2013 con cui vengono rivisti gli obblighi di redazione dell’attestazione energetica degli edifici e le rispettive sanzioni in caso di inadempimento. 

A differenza della certificazione energetica, l’APE recepisce la più recente direttiva europea 2010/31/UE. Mentre le modalità di calcolo rimangono le stesse dell’ACE, l’Attestato di Prestazione Energetica ha il compito di fornire indicazioni circa il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile e nella valutazione dello stesso dovrà tener conto:

  1. della climatizzazione invernale ed estiva
  2. del riscaldamento dell’acqua per servizi igienico sanitari 
  3. della ventilazione  
  4. dell’illuminazione e della presenza di impianti, quali ascensori o scale mobili, relativamente al settore terziario.

L’ACE ha ancora validità?

Le certificazioni energetiche redatte in tempi antecedenti al 4 agosto 2013 sono valide e mantengono tale validità per i successivi 10 anni a partire dalla data di rilascio. Ovviamente perdono di valore nel caso in cui vengano effettuati lavori di ristrutturazione che migliorino la prestazione energetica dell’immobile. L’ACE dovrà essere sostituito con una nuova valutazione e quindi con l’attestazione APE.
Nel caso in cui l’edificio non subisca modifiche, l’ACE in questione resta invariato e dunque potrà essere utilizzato ed allegato ad un atto di compravendita o di locazione nel range dei 10 anni successivi. 

Qual è la differenza tra Attesta di Prestazione Energetica (APE) ed Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)?

Si tratta di fatto di due documenti simili, visto che entrambi schematizzano le caratteristiche energetiche di un immobile. La differenza tra APE ed AQE non è tanto contenutistica quanto pratica. 
Infatti, l’AQE si differenzia dall’APE per 3 principali aspetti:

  1. L’AQE può essere redatto da uno dei tecnici coinvolti nella costruzione o nella ristrutturazione dell’immobile e deve essere firmato dal direttore dei lavori. L’APE invece rischiede l’intervento di un certificatore energetico abilitato 
  2. L’AQE ipotizza una probabile classe energetica, e non ne assegna una effettivamente
  3. L’AQE si consegna al comune e non alla Regione come nel caso dell’APE

I casi in cui vige l’obbligo di redazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica sono definiti nell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs 192/2005.