Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli)  o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.

Il veicolo, infatti:

  • non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
  • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi a partire dal 1° gennaio 2020

Con l’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 98/2017, i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, sono notificati in via telematica dal Concessionario della Riscossione al Sistema Informativo del PRA. 

Pertanto non è più necessario che il contribuente, dopo aver pagato quanto dovuto, richieda al PRA (tramite pec o posta elettronica ) la cancellazione del fermo amministrativo in quanto provvederà d’ufficio l’Agente/concessionario della riscossione.

Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020

Per i provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 rimangono in vigore le disposizioni previste dalla vecchia normativa.

In questo caso occorre presentare la richiesta di cancellazione a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) tramite pec o mail.

Per la cancellazione del fermo è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta. 

La cancellazione del fermo, non richiede la presentazione del CdP/CDPD e non dà luogo all’emissione di un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) aggiornato.  Qualora si voglia ottenere  un nuovo CDPD, senza l’annotazione del vincolo, è necessario chiedere un duplicato del Certificato di Proprietà. 

Sospensione del fermo amministrativo con provvedimenti  emessi a partire dal 1° gennaio 2020

Dal 12 ottobre 2020 i provvedimenti di sospensione emessi a partire dal 1° gennaio 2020  vengono annotati al PRA in via telematica dal Concessionario/Agente della Riscossione, senza pagamento dell’imposta di bollo a carico della parte. 

L’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (n. 56 – 813/2020)  proposto da ACI, ha , infatti, chiarito che anche l’annotazione della sospensione del fermo amministrativo rientra nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 7, del D. Lgs. n. 98/17 e, quindi deve essere effettuata d’ufficio dai Concessionari/Agenti della riscossione.

Pertanto il cittadino non dovrà più chiedere al PRA (tramite posta elettronica o pec) l’annotazione della sospensione del fermo amministrativo. 

Sospensione del fermo amministrativo con provvedimenti emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020

Per l’annotazione al PRA dei  provvedimenti di sospensione del fermo, emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 (tranne i casi in cui  l’Agente/Concessionario della  Riscossione ha stabilito espressamente nel provvedimento  un termine massimo per effettuare l’annotazione al PRA della sospensione e tale termine risulti ormai scaduto)  l’annotazione deve, invece, essere richiesta al PRA a cura della parte solo tramite mail o pec.

Per l’annotazione della sospensione  del fermo è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta. 

Non è  richiesta  la presentazione del CdP/CDPD e non viene emesso  un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) aggiornato.  

Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo

Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.

Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo

Se si vuole semplicemente sapere se sul veicolo è presente un vincolo o un gravame si puoi contattarci gratuitamente .

Se invece si vogliono avere informazioni complete sul fermo amministrativo iscritto sul veicolo bisogna richiedere una visura della targa del veicolo .

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento