E’ disponibile ed operativa la procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di “congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”. A renderlo noto l’INPS con il messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021, che fa seguito alla circolare n. 2 del 12 gennaio 2021.La misura è stata introdotta dal decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in legge n. 176/2020).

Chi può richiederlo

Il congedo, introdotto dal decreto Ristori, può essere richiesto dai genitori, lavoratori dipendenti:- in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di scuole secondarie di primo grado, frequentate dai figli, situata in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) individuate con Ordinanza del Ministro della Salute;- in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, frequentati dai figli in situazione di disabilità grave, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.N.B. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.Sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dipendenti per cui è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Non è obbligatoria la convivenza del genitore con il figlio per il quale si richiede il congedo.Il congedo parentale straordinario non spetta:- ai nuclei con un solo genitore lavoratore;- ai nuclei con un genitore in Naspi, cassa integrazione, ecc.;- ai nuclei con un genitore disoccupato o non lavoratore;- ai nuclei con figli di età superiore a 12 anni.

Durata massima del congedo

La durata massima del congedo, che non potrà essere richiesta per i giorni precedenti il 9 novembre 2020, coincide con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, per cui sarà erogata al lavoratore, un’indennitàpari al 50% della retribuzione e riconosciuta la relativa contribuzione figurativa.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere presentata gratuitamente cliccando qui.

Periodi indennizzabili

Il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa, salvo proroghe.La domanda può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.Il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

Situazioni di compatibilità e incompatibilità

La legge di conversione del decreto Ristori individua, nello specifico, i seguenti casi di incompatibilità del congedo tra genitori. Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore:- svolge attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;- fruisce del medesimo congedo, per lo stesso figlio.E’ invece compatibile la fruizione del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo anche per un altro figlio di età inferiore a 16 anni (comma 1 del medesimo articolo 22-bis).E’ inoltre compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figliodi entrambi i genitori, del congedo per quarantena da contatti scolastici (articolo 21-bis decreto-legge n. 104/2020).E’ poi possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi o del congedo straordinario per portatori di handicap in situazione di gravità, del prolungamento del congedo parentale per figli minori disabili.

Calcolo indennità

L’indennità spettante si calcola con riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Va dunque preso a riferimento il 50% dell’imponibile previdenziale del mese precedente o busta paga precedente escludendo:- il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità;- premi o mensilità o trattamenti accessori.L’imponibile così individuato deve essere rapportato al divisore giornaliero o orario previsto dal CCNL.