Ogni anno l’INPS comunica i nuovi limiti di reddito e gli importi delle prestazioni relativi all’invalidità civile. Condizioni che quest’anno rimangono invariate rispetto al 2020, come vi spieghiamo nell’articolo.

L’assegno di invalidità civile è un’indennità economica riconosciuta a mutilati e invalidi civili, di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, con una invalidità compresa tra il 74% e il 99%.
Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè indipendente da un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, ma per ottenerlo è necessario comunque il rispetto di determinati requisiti di reddito.
Ne possono usufruire i cittadini italiani e i cittadini comunitari, residenti in Italia; i cittadini extracomunitari, purché legalmente soggiornanti sul territorio nazionale.
La prestazione è concessa per 13 mensilità, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, non è reversibile ed è pari a 286,81 euro al mese.
Per poter fare domanda di assegno di invalidità bisogna avere un reddito non superiore a 4.926,35 euro.
Nel calcolo sono considerati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef. Non rientrano quindi nella valutazione l’importo stesso dell’assegno mensile, le rendite INAIL, le pensioni di guerra.
Chi è nato all’estero deve inoltre dichiarare, con apposita documentazione proveniente dallo Stato estero di provenienza, la presenza o meno di redditi nel Paese d’origine.
La valutazione del reddito deve essere effettuata solo nei confronti del beneficiario della prestazione economica e nel suo computo è esclusa la casa di abitazione principale.

La pensione di invalidità civile è una prestazione economica per i mutilati e gli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, a cui è riconosciuta un’invalidità pari al 100%.
Mantiene le stesse regole di erogabilità dell’assegno di invalidità, compreso l’importo, con la sola differenza che per la pensione di invalidità il reddito annuale deve essere nel limite dei 16.982,49€ lordi.
Questa misura è incompatibile con altre prestazioni assistenziali mentre è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre nel rispetto del limite di reddito previsto per legge.
In entrambi i casi spetta fino al compimento dei 67 anni, requisito da adeguare alle speranze di vita. Raggiunto il limite di età, la prestazione si trasforma automaticamente in assegno sociale.